L'orario supplementare
tato.
Il consenso del lavoratore a prestare lavoro supplementare
è tuttavia sempre richiesto e necessario e deve risultare da atto scritto.
Può essere anche contestuale alla stipula del contratto e su richiesta,
può essere reso alla presenza di un Rappresentante Sindacale Aziendale
indicato dal lavoratore stesso.
E’ bene sapere che il rifiuto a prestare lavoro supplementare non costituisce
giustificato motivo per il licenziamento.
L’orario supplementare è soggetto a dei vincoli ed è
retribuito. Con il decreto 276/03 viene tolto il vincolo
della maggiorazione del 50% rispetto alla retribuzione ordinaria
e, in assenza di precise disposizioni collettive specifiche sulla questione,
si lascia nuovamente autonomia alle parti.
Il datore di lavoro può esercitare il proprio diritto di richiedere
una modifica dell’orario di lavoro in aumento dandone preavviso, sia
in caso di part time orizzontale che verticale/misto con almeno due gg lavorativi
di anticipo.
Qui di seguito abbiamo riassunto quanto trovato all'interno dei CCNL in tema di disciplina dell'orario supplementare e retribuzione, pre decreto 276/2003.
| Orario supplementare | |||
| Limite di orario | Condizioni | Maggiorazione di stipendio | |
| Contratto alimentare | |||
| Industrie alimentari | il tutto è demandato agli accordi tra azienda e lavoratore | ||
| Imprese artigiane alimentari | non previsto | il tutto è demandato agli accordi tra azienda e lavoratrice | non specificata |
| Contratto chimici | |||
| Industrie chimiche, farmaceutiche | non previsto | il lavoratore può non accettare con motivo giustificato | pari al 10% |
| Industrie della gomma e della plastica | non previsto | il lavoratore può non accettare con motivo giustificato | non prevista dal contratto collettivo nazionale |
| Imprese artigiane chimiche, della gomma, della plastica e del vetro | 15% | previo consenso del lavoratore | non prevista dal contratto collettivo nazionale |
| Contratto commercio | |||
| Aziende del turismo | 130 ore annue | il lavoratore può non accettare con motivo giustificato | pari al 30% |
| Servizi | 72 ore annue | previo consenso del lavoratore | pari al 27% |
| Imprese di pulizie | non previsto | previo consenso del lavoratore | non specificata |
| Contratto credito e assicurazioni | |||
| Aziende assicurative | 60 ore annue | per specifiche esigenze organizzative dell'azienda | pari al 10% |
| Aziende del credito | 50 ore annue | per comprovate esigenze organizzative dell'azienda | non specificata |
| Contratto metalmeccanico | |||
| Industrie metalmeccaniche | fino a raggiungere le 40 ore annue e comunque non più del 50% della prestazione mensile per il part-time orizzontale | il lavoratore può non accettare con motivo giustificato | pari al 10% per contratti inferiori alle 40 ore settimanali |
| Contratto poligrafici e spettacolo | |||
| Industrie della carta e cartotecniche | non previsto | previo consenso del lavoratore | in proporzione alle ore lavorate |
| Industrie editoria e grafica | non previsto | previo consenso del lavoratore | in proporzione alle ore lavorate |
| Contratto tessile | |||
| Industrie abbigliamento, calze e maglieria | non previsto | per specifiche esigenze organizzative dell'azienda | pari al 24% |
| Industrie editoria e grafica | non previsto | il lavoratore può non accettare con motivo giustificato | pari al 24% |
| Contratto trasporti | |||
| Ferrovieri | il personale non può effettuare prestazioni supplementari | ||
| Autoferrotranvieri | 88 ore annue per il part-time verticale e 12 ore mensili per il part-time orizzontale | nessuno | 9% in giorno feriale (18% in giorno festivo) |
| Industrie editoria e grafica | 88 ore annue per il part-time verticale e 8 ore mensili per il part-time orizzontale | nessuno | pari al 15% |
La tabella sopra riportata rappresenta solo un'idea di
massima del trattamento dell'orario supplementare nei CCNL e non ha alcun valore
legale.
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