L'orario supplementare



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Il consenso del lavoratore a prestare lavoro supplementare è tuttavia sempre richiesto e necessario e deve risultare da atto scritto. Può essere anche contestuale alla stipula del contratto e su richiesta, può essere reso alla presenza di un Rappresentante Sindacale Aziendale indicato dal lavoratore stesso.

E’ bene sapere che il rifiuto a prestare lavoro supplementare non costituisce giustificato motivo per il licenziamento.

L’orario supplementare è soggetto a dei vincoli ed è retribuito. Con il decreto 276/03 viene tolto il vincolo della maggiorazione del 50% rispetto alla retribuzione ordinaria e, in assenza di precise disposizioni collettive specifiche sulla questione, si lascia nuovamente autonomia alle parti.

Il datore di lavoro può esercitare il proprio diritto di richiedere una modifica dell’orario di lavoro in aumento dandone preavviso, sia in caso di part time orizzontale che verticale/misto con almeno due gg lavorativi di anticipo.

Qui di seguito abbiamo riassunto quanto trovato all'interno dei CCNL in tema di disciplina dell'orario supplementare e retribuzione, pre decreto 276/2003.



Orario supplementare
Limite di orario Condizioni Maggiorazione di stipendio
Contratto alimentare
Industrie alimentari il tutto è demandato agli accordi tra azienda e lavoratore
Imprese artigiane alimentari non previsto il tutto è demandato agli accordi tra azienda e lavoratrice non specificata
Contratto chimici
Industrie chimiche, farmaceutiche non previsto il lavoratore può non accettare con motivo giustificato pari al 10%
Industrie della gomma e della plastica non previsto il lavoratore può non accettare con motivo giustificato non prevista dal contratto collettivo nazionale
Imprese artigiane chimiche, della gomma, della plastica e del vetro 15% previo consenso del lavoratore non prevista dal contratto collettivo nazionale
Contratto commercio
Aziende del turismo 130 ore annue il lavoratore può non accettare con motivo giustificato pari al 30%
Servizi 72 ore annue previo consenso del lavoratore pari al 27%
Imprese di pulizie non previsto previo consenso del lavoratore non specificata
Contratto credito e assicurazioni
Aziende assicurative 60 ore annue per specifiche esigenze organizzative dell'azienda pari al 10%
Aziende del credito 50 ore annue per comprovate esigenze organizzative dell'azienda non specificata
Contratto metalmeccanico
Industrie metalmeccaniche fino a raggiungere le 40 ore annue e comunque non più del 50% della prestazione mensile per il part-time orizzontale il lavoratore può non accettare con motivo giustificato pari al 10% per contratti inferiori alle 40 ore settimanali
Contratto poligrafici e spettacolo
Industrie della carta e cartotecniche non previsto previo consenso del lavoratore in proporzione alle ore lavorate
Industrie editoria e grafica non previsto previo consenso del lavoratore in proporzione alle ore lavorate
Contratto tessile
Industrie abbigliamento, calze e maglieria non previsto per specifiche esigenze organizzative dell'azienda pari al 24%
Industrie editoria e grafica non previsto il lavoratore può non accettare con motivo giustificato pari al 24%
Contratto trasporti
Ferrovieri il personale non può effettuare prestazioni supplementari
Autoferrotranvieri 88 ore annue per il part-time verticale e 12 ore mensili per il part-time orizzontale nessuno 9% in giorno feriale (18% in giorno festivo)
Industrie editoria e grafica 88 ore annue per il part-time verticale e 8 ore mensili per il part-time orizzontale nessuno pari al 15%


La tabella sopra riportata rappresenta solo un'idea di massima del trattamento dell'orario supplementare nei CCNL e non ha alcun valore legale.

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